La famiglia a Verona, diritti e doveri - Avvocato Verona | Studio Legale Albieri

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La famiglia a Verona, diritti e doveri

La famiglia
Evoluzione della famiglia
L’evoluzione storica ha portato la famiglia a mutare nel tempo spinta dalle situazioni storico sociali in cui si è venuta a trovare.

In tempi relativamente recenti, si è assistito al disgregarsi della famiglia patriarcale, composta da più nuclei famigliari e legata ad una società contadina per giungere ad un famiglia composta da un solo nucleo famigliare, più consona ai sopraggiunti standard di vita.

In breve anche questa forma di famiglia è stata superata in quanto non teneva conto delle esigenze di una parte della popolazione.

In questo infinito processo evolutivo siamo giunti alla legge 76 del 20 maggio 2016 che rappresenta una nuova svolta nel concetto di famiglia.

Potete scegliere liberamente il tipo di famiglia che preferite prestando attenzione ai pro ed ai contro.
Matrimonio
La famiglia nasce giuridicamente con l'atto di matrimonio che è un atto giuridico di forma e contenuto vincolati.

Questo vuol dire che la mera dichiarazione dei coniugi di prendersi rispettivamente in marito ed in moglie comporta l'accettazione della disciplina prevista dal "Diritto di Famiglia" senza la possibilità di porre condizioni di alcun tipo.

Con l'atto di matrimonio automaticamente sono instaurati i rapporti di coniugio, di parentela e di affinità con tutti i diritti, i doveri e gli obblighi economici che ne conseguono.

Nell'ambito del rapporto matrimoniale i coniugi possono scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni operando in difetto la comunione legale, costituire un fondo patrimoniale, destinare attraverso il "Trust" dei beni immobili o dei beni mobili registrati alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela nell'ambito familiare.
Unione Civile
L'unione Civile nasce giuridicamente con una dichiarazione resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile alla presenza di due testimoni e trascritta nell'Archivio di Stato Civile.

E' riservata a due persone dello stesso sesso.

Le parti possono stabilire il regime patrimoniale stipulando una apposita convenzione patrimoniale, in difetto della quale opera la Comunione dei Beni.

Per i diritti successori, eredità e reversibilità, la norma ricalca le disposizioni del Codice Civile come nel "Matrimonio" ma una serie di eccezioni finiscono per differenziarla in maniera significativa.

La norma prevede inoltre l'estensione per l'Unione Civile di tutte le disposizioni che si riferiscono al “Matrimonio” e di tutte le leggi che contengono le parole “Coniuge” o “Coniugi”.

Le parti possono stipulare Trust o fondo patrimoniale per la tutela della famiglia.

Fino a questo punto l'Unione Civile assomiglia molto al Matrimonio ma il legislatore ha voluto introdurre delle ulteriori distinzioni.

Una parte, se lo desidera, può acquisire il cognome dell'altra sostituendolo o aggiungendolo al proprio.

Il periodo di una eventuale separazione è ridotto a tre mesi.

Le parti non hanno l'obbligo di "fedeltà".

L'adozione non è prevista ma la giurisprudenza prevalente è orientata, sempre nell'interesse del minore, a concedere l'adozione del figlio del partner.

Le parti possono assistersi reciprocamente in caso di malattia ed in caso di necessità entrare nel merito delle cure del partner.

In caso di bisogno una parte può chiedere di essere nominata Amministratore di Sostegno, in questo modo potrà tutelare gli interessi del partner.

In caso di decesso il partner può subentrare nel contratto d'affitto ed utenze varie.

Se il decesso è avvenuto per infortunio o altro fatto illecito al partner spetta il risarcimento del danno.
Contratto di Convivenza
I contratti di convivenza nascono con la Legge 20/05/2016 n° 76, la stessa che ha introdotto le unioni civili.

Possono essere stipulati da due persone conviventi indipendentemente dal sesso.

Il contratto deve essere sottoscritto con firma autenticata da un avvocato che ne attesti la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Può disciplinare il luogo di convivenza, le modalità di contribuzione alle necessità della vita che possono essere economiche o lavorative, il regime patrimoniale scelto di comunione dei beni o altra convenzione patrimoniale.

La risoluzione del contratto può essere con l'accordo delle parti o per iniziativa unilaterale di una delle parti.

La risoluzione del contratto, come la stipula, richiede l'atto sottoscritto da un avvocato.

Nel caso una delle parti versi in difficoltà economiche il Giudice può stabilire che l'ex versi una quota di denaro per gli alimenti per un periodo proporzionale al periodo di convivenza e alla situazione economica e sociale delle parti.

Considerazioni:

La norma, se attentamente analizzata, ha una forte rilevanza sociale.

Può essere una alternativa al matrimonio per una unione confezionata su misura.

Il matrimonio è un contratto in cui i coniugi accettano la disciplina prevista dal “Diritto di Famiglia” senza porre condizioni di alcun tipo.

Con il contratto di convivenza si può valutare se conviene la comunione o la separazione dei beni, chiarire subito gli impegni economici e lavorativi all'interno della coppia, stabilire la comune residenza, ritagliarsi un contratto più consapevole e consono alle proprie esigenze.

La possibilità di stipulare il contratto di convivenza direttamente presso lo studio del proprio avvocato semplifica la procedura e consente di fare un atto con piena consapevolezza.

In caso di problemi, fermo restando l'indiscutibile obbligo di mantenere i propri figli non si instaurano oneri nei confronti del partner.

Il Giudice può disporre, nel caso che il partner sia in difficoltà economiche, l'obbligo di versamento di una somma di denaro per gli alimenti.

Quest'obbligo è limitato nel tempo proporzionalmente al periodo di convivenza.

Per una convivenza “breve” l'eventuale obbligo di contribuire agli alimenti del partner sarà proporzionalmente “breve”.

La gestione dell'ex casa famigliare sarà più semplice non essendo prevista l'assegnazione ex lege ad una parte.

Lo scioglimento del contratto, come la stipula, può essere fatto nello Studio dell'Avvocato senza ricorrere all'Autorità Giudiziaria ed in tempi brevi.
Convivenze di fatto
Convivenze di fatto
La norma definisce coppie di fatto o meglio "conviventi di fatto" due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita' o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Le coppie conviventi con i requisiti sopra citati hanno gli stessi diritti e doveri delle coppie che hanno stipulato un contratto di convivenza.

La norma, di conseguenza, non consente a due persone di convivere, nei termini sopra citati, senza instaurare vincoli giuridici tra loro.
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