Minori ed incapaci nella famiglia a Verona - Avvocato Verona | Studio Legale Albieri

Vai ai contenuti

Minori ed incapaci nella famiglia a Verona

La famiglia
Presenza di minori o incapaci nella famiglia nata con il matrimonio
Minori in famiglia


All'interno della famiglia tutti i membri hanno capacità giuridica ovvero sono titolari di diritti e doveri ma non tutti possono compiere atti giuridici che presuppongono la capacità d'agire.

Il caso più frequente riguarda i minori di diciotto anni di età che, salvo qualche caso particolare, la legge prevede siano sottoposti alla potestà dei genitori.

In caso di impossibilità di quest'ultimi, il Giudice Tutelare provvederà alla nomina di un tutore.

I casi particolari citati riguardano i minori emancipati ovvero quelle persone che sono state autorizzate a contrarre matrimonio prima dei diciotto anni di età.
Queste persone possono svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione ma non quelli di straordinaria amministrazione come ad esempio la vendita di un immobile.
Per validamente compiere questi atti, occorre l'assistenza ed il consenso di un curatore ed è necessaria l'autorizzazione del Tribunale e/o del Giudice Tutelare a seconda dei casi.

Un'altra ipotesi riguarda quelle persone maggiorenni che non sono più in grado di intendere e volere ad esempio a seguito di un incidente oppure una malattia.
Nel caso di limitazioni lievi che consentono alla persona di svolgere le attività di ordinaria amministrazione può essere sufficiente l'affiancamento di un amministratore di sostegno nominato dal Giudice.
Se la limitazione è molto grave, nell'interesse stesso della persona, si deve procedere all'interdizione.
Presenza di minori o incapaci all'interno della famiglia nata con Unione Civile
Minori nella Unione Civile

Come all'interno di una “Famiglia” anche all'interno di una “Unione Civile” possono esserci figli minori o persone incapaci d'agire.

La situazione giuridicamente si presenta completamente diversa all'interno della “Unione Civile” rispetto la “Famiglia”.

Figli minori o persone incapaci sono giuridicamente gestiti e tutelati solo dalla parte con vincolo di parentela.

L'altra parte giuridicamente non ha diritti o doveri.

Non è prevista nemmeno l'adozione del figlio del partner. (salvo eventuale ricorso al Giudice)

In sostanza, per i propri figli minori o persone incapaci d'agire come ad esempio genitori anziani in amministrazione di sostegno, il partner non ha alcun onere.

Solo nel caso di adozione del figlio del partner nascono ovviamente gli oneri nei confronti dell'adottato.
Minori o incapaci nella famiglia nata con contratto di convivenza
Minori nel contratto di convivenza

Salva l'ipotesi che il minore sia figlio di entrambi, la norma non prende in considerazione la presenza di minori o incapaci d'agire all'interno di una famiglia nata con contratto di convivenza.

Rispetto la famiglia nata con matrimonio la situazione si presenta completamente diversa.

Solo chi ha un vincolo di parentela può gestire e tutelare figli minori o persone incapaci d'agire.

Non ha alcun potere od onere nei confronti di queste persone il partner.

Nemmeno l'adozione è consentita.

La legge tuttavia consente di rivolgersi al giudice ordinario che valuti nel caso specifico la possibilità d'adozione.

Figli minori o genitori anziani in amministrazione di sostegno di una parte rimangono interamente a suo carico.

Il partner non ha alcun onere nei loro confronti.
Minori o incapaci nella famiglia nata come coppia di fatto
Minori nella coppia di fatto

Salva l'ipotesi che il minore sia figlio di entrambi valgono le stesse considerazioni fatte per i contratti di convivenza.
Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento

  • nello Studio di Verona (VR)
  • nello Studio di Grezzana (VR)
  • oppure on line

  • chiami ora lo 0456577211
  • o se preferisce invii una mail cliccando qui.

Studio Legale Albieri - P.I. 02668810233 - Tutti i diritti sono riservati
Torna ai contenuti